"Le persone con lo spirito impuro, con il cuore abitato dalla violenza, hanno perso prima di cominciare"
'O Sensei Morihei Ueshiba.

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Statuto

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Denominazione – Sede

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita ai sensi del libro I capo II articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell’art.90 della legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica JIKU in breve A.S.D. JIKU.

L'Associazione ha sede in Viale Spartaco 30/C – 00174 Roma (RM).

L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche altrove.

Essa potrà essere trasferita in qualsiasi momento, sempre in Roma, con l’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 2 (Scopo sociale)

L'Associazione non ha scopo politico né di lucro.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione e si conforma al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dal CONI.

ART. 3 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa può essere sciolta dall'assemblea dei soci  a maggioranza.

ART. 4 (Oggetto)

L'associazione ha come scopo l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nel settore delle attività sportive l’associazione si propone di diffondere la pratica sportiva

in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, con riferimento a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: AIKIDO, ARTI MARZIALI, DISCIPLINE ORIENTALI.

Tra gli scopi dell’Associazione rientrano anche:

- la promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri,    seminari, etc...), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate;
- l'organizzazione di corsi di addestramento allo sport;
- l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva o Federazione a cui si affilierà.

ART. 5

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’associazione potrà svolgere l’attività secondaria di cessione di articoli sportivi ai propri tesserati e/o soci, di raccolta fondi, nonché  attività ricreative nei limiti stabiliti dal citato Decreto di cui al precedente periodo.

ART. 6 (Entrate)

I proventi dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione dei soci;
- dalle quote di partecipazione alle attività dei soci e dei tesserati;
- dai contributi di partecipazione a singole attività, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- dai proventi derivanti dalla organizzazione di stage e manifestazioni sportive o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;
- dai proventi derivanti da cessione beni, a soci, tesserati, partecipanti e a terzi
- da eventuali contributi straordinari dei soci;
- da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi;
- da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 7 (Divieto di distribuzione utili)

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio. al 31 dicembre. di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

ART. 9 (Soci)

Possono essere soci all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli stranieri, residenti in Italia, compresi i minori di età.

L'associazione è composta:
- dai soci fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione;
- dai soci onorari i quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate capacità organizzative senza che presentino alcuna domanda;
- dai soci ordinari i quali sono ammessi a domanda controfirmata da almeno un membro facente parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione del socio entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso.

Tutti i soci mantengono la qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.

ART. 10 (Diritti)

Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto in assemblea su tutte le questioni. previste dall’art. 12 ivi compresa la nomina degli organi sociali, l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto finanziario.
Ogni associato ha diritto a un voto.
La partecipazione dei soci alla vita associativa non è temporanea.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti.

ART. 11 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

ASSEMBLEA ART. 12
L'assemblea dei soci è sovrana.
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e finanziario.
Rientrano nella competenza dell'assemblea:

- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori (se eletto);
- le modifiche dello statuto;
- la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza  dall'atto costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei soci presenti.

L’assemblea è’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto  e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci possono essere consultati in qualunque momento dagli associati presso la sede della Associazione.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea è convocata:

- dal Presidente in carica;
- dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto);
- a richiesta della maggioranza dei soci con diritto di voto in regola con le quote  associative.

La convocazione può avvenire a mezzo posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, pec, al recapito, risultante dal Registro dei soci e con ogni altro strumento, che consente la maggiore diffusione dell’informazione, almeno otto giorni prima della data fissata, se straordinaria almeno 15 giorni prima.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La revoca dei componenti del Consiglio Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta di tutti i soci con diritto di voto.
È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l’anno.

ART.15 (Poteri)

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente il quale ha la rappresentanza legale dell’associazione e il relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il Presidente è investito di ogni e più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea dei soci per sottoporlo alla loro approvazione.

ART. 16 (quota sociale)

La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è soggetta a rivalutazione.

ART.17 (Tesserato)

Il tesserato è colui che attraverso il tesseramento diviene soggetto dell’ordinamento sportivo e può svolgere attività sportiva con l’associazione sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, a cui è affiliata l'associazione, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e
regolamentari.
I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale o internazionale della Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

ART. 18 (scioglimento)

In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge vigente.